Le unità immobiliari F/2, F/3,F/4, potrebbero essere possibili fruitrici dei bonus edilizi, ma non tutte seguono gli stessi criteri dal punto di vista fiscale.
Come indica la circolare 7/E, per le unità immobiliari F/2, cioè gli edifici collabenti, si possono eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, se mirati alla conservazione degli stessi e non a interventi di ricostruzione. È possibile anche fruire dell’ecobonus per il risparmio energetico, se il rudere è dotato di un impianto di riscaldamento funzionante o riparabile. L’impianto di riscaldamento non è necessario per gli interventi di istallazione di collettori solari, generatori a biomassa e schermature solari. Il superbonus, sia Eco che Sisma, segue lo stesso principio. È necessario che, a seguito degli interventi avvenga un cambio di categoria catastale, in una di quelle ammesse all’agevolazione.
La categoria F/4, relativa agli immobili in corso di definizione, che conta circa 115mila immobili, segue le stesse regole indicate per i ruderi collabenti.
Per le unità in corso di costruzione, F/3, invece non è possibile godere di Superbonus o altri bonus edilizi, fino a quando non saranno ultimate.