Con nota 9326 del 9 dicembre 2024 sono state date nuove indicazioni dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in merito alle modalità di calcolo per il trattamento sanzionatorio, connesso alla patente a crediti, previsto dell’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a seimila euro.
Il riferimento economico al valore dei lavori del singolo contratto di appalto/subappalto sottoscritto dal trasgressore, quale base di calcolo, va a scongiurare il rischio che un artigiano, cui viene affidato ad esempio un lavoro di modesto valore nell’ordine di poche centinaia di euro, si veda comminare una sanzione relativa all’importo complessivo dei “lavori” che si riferiscono all’impresa per cui opera del valore di milioni di euro.
Competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione non sono solo gli ispettori del lavoro. Infatti, in assenza di esplicita previsione normativa, pari poteri sono riconosciuti anche al personale delle aziende sanitarie locali, quale organo di vigilanza competente di cui all’articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l’Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l’illecito.
Infine, nella nota viene evidenziato che l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento verranno allontanati dal personale ispettivo, con gli effetti previsti dall’articolo 650 del Codice penale, che li informerà dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.