Sconto in fattura: conseguenze dell'invio tardivo delle fatture al sistema di interscambio

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di "Telefisco" dello scorso 20 settembre, ha chiarito che “poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI”, in caso di fattura datata 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024 (e quindi nei termini, sia che si trattasse di fattura immediata che differita) “si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024”.

Ciò comporta, nel caso di bonus edilizi, che si applicherà l’aliquota di detrazione in vigore nel 2024 e non quella del 2023.

Considerato che dal momento della trasmissione della fattura, per effettuare le verifiche il Sistema SDI ha tempo al massimo 5 giorni, è necessario programmare per tempo le attività di fatturazione.

Inoltre, a Fine Lavori, al fine di poter agevolare ai fini Superbonus le spese per esecuzione di interventi trainati, la data di ricezione al SDI delle fatture relative a questi interventi dovrà essere antecedente alla data di fine lavori indicata in asseverazione ENEA.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore chiarimento: in caso di sconto parziale, la data della fattura dove viene indicato lo sconto non ha rilevanza per la competenza della spesa. Al tal fine occorre avere riguardo alla data del bonifico della quota residua.