In riferimento all’utilizzo del superbonus 110% e di tutti gli altri incentivi connessi alla ristrutturazione, i contribuenti dovranno decidere di quale procedura avvalersi, al fine di sfruttare a pieno le agevolazioni esistenti.
Sconto in fattura
Il contribuente si avvale del credito d’imposta attraverso una decurtazione dell’importo in fattura da pagare, infatti lo sconto può arrivare fino al 100% dell’ammontare da corrispondere. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di cessione a terzi. Vi è una stretta correlazione tra l’ammontare del credito d’imposta trasferito e l’entità dello sconto applicato, in quanto, una volta decisa la misura dello sconto applicato in fattura, il credito d’imposta trasferito è determinato in modo automatico, rendendo impossibile ottenere un bonus ulteriore da parte del cessionario. Dato che nel caso del 110% lo sconto non può in ogni caso essere superiore al 100%, il cessionario otterrà il 110% di tale importo.
Da ciò consegue che l’opzione per lo sconto può essere anche parziale, non deve riguardare necessariamente la totalità del bonus.
Il contributo in fattura, però, è l’opzione che presenta più rigidità sia in ottica di ripensamenti futuri, sia in termini di opzione, che deve essere esercitata entro la data di pagamento della fattura.
Detrazione
E’ la scelta più semplice e maggiormente conosciuta dai contribuenti, utilizzabile mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi, per il numero di anni previsti a seconda della tipologia del bonus richiesto (5 o 10 anni). E’ necessaria un’attenta analisi della propria situazione fiscale futura, in quanto l’eventuale rata di credito d’imposta o parte di essa non utilizzata per “incapienza” di reddito imponibile, non può essere recuperata in nessun modo.
La detrazione permette di sfruttare l’intero ammontare delle agevolazioni, senza riduzioni.
La cessione del credito
In questo caso la detrazione si “trasforma” e viene trasferita ad altri soggetti, che possono essere anche istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il contribuente potrebbe scegliere di cedere allo stesso fornitore, in luogo dello sconto in fattura, evitando alcuni vincoli di questa operazione.
La cessione, però, non può essere parziale, ma deve riguardare tutto il credito maturato, al netto dell’eventuale importo scontato. Il tempo a disposizione del contribuente è maggiore, in quanto la comunicazione per l’esercizio dell’opzione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La scelta potrà essere fatta anche dai contribuenti che inizialmente optano per la detrazione e successivamente decidono di prediligere l’alternativa della cessione per tutte le rate ancora da detrarre, purché si tratti di spese sostenute nel 2020 o nel 2021.