Sismabonus al 110% Anche se il Compratore non ha Redditi

Come affermato dall’interpello n. 91 del 2021, i redditi imponibili, indispensabili per usufruire della detrazione Sismabonus acquisti, possono essere anche quelli derivanti dall’immobile che si intende acquistare con il bonus di cui sopra, elevato al 110%. Possibilità valida anche per un residente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), senza avere pertanto alcun reddito italiano. Quello che conta, secondo l’interpello n. 91, è che, a seguito del rogito, l’acquirente dovrà dichiarare di possedere redditi (fondiari) derivanti dall’immobile appena acquistato.

Una situazione analoga, la troviamo nel caso in cui un soggetto decidesse di comprare un’abitazione usufruendo del Sismabonus acquisti.

Un secondo aspetto, non meno importante, tratta del momento in cui devono essere posseduti i redditi imponibili: dal sopracitato interpello si ipotizza che il requisito venga rispettato nell’anno medesimo in cui avviene il sostenimento delle spese; anche perché, qualora fosse stato richiesto il periodo d’imposta precedente, il contribuente non avrebbe potuto soddisfare ciò che è richiesto dalla normativa. Da capire ora se il reddito imponibile sia necessario, come requisito, solo per l’anno del sostenimento delle spese o anche per gli anni successivi. Così non dovrebbe essere poiché, se il soggetto optasse per la cessione o per lo sconto, si bloccherebbe qualunque collegamento con la detrazione originaria. Infatti, cosi dicendo, il beneficiario potrebbe alienare l’immobile senza scontrarsi con qualche forma di recupero dell’agevolazione di cui ha usufruito.