La possibilità di applicare il 110% al Sismabonus derivante dall’articolo 16-bis del TUIR, ha creato delle condizioni particolari con inclusioni ed esclusioni che esulano dalle regole generali. In particolare, pur essendo un intervento trainante, il Sismabonus può solo trainare l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, escludendo colonnine di ricarica e tutti gli altri interventi trainati dall’Ecobonus. L’unica alternativa per poter detrarre quest’ultimi è doversi accontentarsi dell’ecobonus ordinario al 50%-60%.
Anche con la Superdetrazione, i massimali del Sismabonus rimangono invariati, come stabiliti dalla lettera i, comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, senza poter superare i 96.000 euro di spesa.
Inoltre, il Sismabonus 110% è vincolato dalla tipologia di immobile, non potendo essere applicato agli edifici diversi da quelli residenziali, e ai lavori in cui un unico proprietario (anche in condivisione) interviene su un immobile cielo-terra.
Dall’altra parte, il Sismabonus è anche l’unico intervento trainante a non essere vincolato dal miglioramento di due classi energetiche, né dal numero massimo di due unità immobiliari. Il nuovo Sismabonus perde anche l’effetto premialità, senza dover più raggiungere il miglioramento di due classi sismiche. Anche il limite geografico è ormai relativo, dopo che nel 2017 è stata estesa l’agevolazione dalle sole zone sismiche 1 e 2, alla zona 3, comprendendo la maggior parte del territorio italiano.