Sismabonus, interventi di categoria inferiore possono essere assorbiti da quelli superiori

Anche per il sismabonus è ammissibile che gli interventi di categoria superiore assorbano quelli di categoria inferiore. Il massimale di spesa è di 96.000€ per gli interventi effettuati sulle single unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
La circolare del 24 febbraio 1998 n. 57/E paragrafo 3.4 stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% per la manutenzione ordinaria anche sulle singole unità immobiliari, nel caso in cui gli interventi siano direttamente correlati ai lavori maggiori agevolati, come ad esempio la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione.
Il principio è applicabile anche per il sismabonus, e permette di beneficiare della detrazione speciale Irpef e Ires del 50% o del 110% per tutti gli interventi minori assorbiti in quello maggiore.
Per quanto riguarda il superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 455 ha confermato che per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, è rilevante il «principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati».