L’Agenzia delle Entrate è stata sempre chiara nell’affermare che tutti gli interventi che fruiscono di "detrazioni edilizie" devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione.
Si ritiene, inoltre, che per il Sismabonus di cui all’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del Dl 63/2013, possano trovare applicazione le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020, che ha il medesimo presupposto per cui gli interventi devono essere eseguiti su «edifici esistenti».
In particolare, il Superbonus spetta solo se gli interventi agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati.
La detrazione, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3 in precedenza non accatastate in altra categoria trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.