La corte di Giustizia Tributaria di Forlì, con sentenza n. 114/1/2024, ricalcando la pronuncia gemella 107/2/2024, ha stabilito che l’Allegato B per usufruire del sismabonus può essere depositato anche dopo la pratica edilizia, purchè entro la fine dei lavori.
La predetta sentenza ha risolto un contrasto che si era creato tra l’Agenzia delle Entrate la quale, richiamando l’art. 3 del DM 58/2017, aveva contestato ad un contribuente la mancanza di contestualità fra la presentazione della Scia al Comune e l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio, e il contribuente che riteneva che la contestualità tra titolo e attestazione non è più richiesta in virtù del Dm n. 24/2020.
La Corte ha dato ragione al contribuente con la seguente motivazione.
Le norme del 2020 (Dm n. 24) non hanno dettato una nuova disciplina, ma si sono limitate a modificare quella precedente, prendendo atto del fatto che le realtà regionali erano spesso incompatibile con essa. Più precisamente, la vecchia disciplina imponeva di mandare la Scia a un ente (il Comune ove è ubicato l’immobile) e l’asseverazione ad un altro (l’Unione a cui partecipa il Comune interessato). Una condizione che renderebbe già di per se impossibile presentare ad un unico ufficio “contestualmente” due atti.
Ed invero, nel preambolo del Dm del 2020 si dice che si interviene “considerata la necessità di adeguare il Dm del 2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia. Si tratta perciò di regole di interpretazione autentica con effetto retroattivo. E un’asseverazione presentata entro l’inizio dei lavori è corretta anche per il passato.