L’articolo 119, comma 5 e 6, del D.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, chiarisce che non è considerabile come intervento “trainato” -dunque non è possibile usufruire della detrazione al 110%- l’installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico già esistente ed installato senza usufruire delle detrazioni del Superbonus al 110%.
Nello specifico, il comma 5 stabilisce che la detrazione prevista all’articolo 16-bis del Tuir (“dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi”) spetta per le spese sostenute dal 1°luglio al 31 dicembre 2020, nella misura del 110% fino ad un massimo di 48000€, da suddividere tra i beneficiari della detrazioni, purché l’intervento per l’installazione di un sistema di accumulo sia eseguito in combinazione con un intervento “trainante”.
Il comma 6 prosegue precisando che la detrazione del Superbonus spetta per l’installazione, in abbinamento ad un intervento “trainante”, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici che godono della detrazione, tale installazione può avvenire contestualmente o anche successivamente, l’elemento essenziale da tenere in considerazione è che l’impianto fotovoltaico deve aver beneficiato della detrazione al 110%, e non di diverse detrazioni.
La circolare 24/E dell’Agenzia delle entrate conferma la questione stabilendo che la detrazione al 110% è prevista per l’installazione contemporanea o successiva di sistemi di accumulo, facenti parte di impianti solari fotovoltaici beneficianti del Superbonus.