Solo Sismabonus al 110% se ci Sono i Requisiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 318 dello scorso 10 maggio, ha modificato le regole del Sismabonus ordinario, prevedendo obbligatoriamente la sostituzione delle vecchie percentuali 50-70-75-80-85% con il 110%, qualora vi siano tutti i requisiti necessari per il Superbonus. Dunque, anche dopo l’introduzione del Superbonus nel luglio 2020, il Sismabonus ordinario è rimasto in vigore per quegli interventi che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento della super-detrazione. 

Lo ha precisato anche il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere del 2 febbraio 2021, nel quale evidenzia che: «Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». Pertanto, solo in mancanza delle condizioni per il 110%, rimangono in vigore le detrazioni ordinarie fino a fine del 2021.