I climatizzatori possono essere portati in detrazione fiscale al 50 o al 65 per cento, nel rispetto di specifici requisiti, con o senza ristrutturazione.
In generale, la sostituzione, integrale o parziale, di un vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute per un tetto massimo di euro 96.000,00. Ed invero si tratta di un intervento che può essere assimilato alla “manutenzione straordinaria” (bonus ristrutturazione).
In ogni caso, si precisa che, per effetto delle novità previste dal Decreto legge n. 11/2023, è stata cancellata la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per gli interventi non avviati alla data del 17 febbraio 2023. Salvo quindi la salvaguardia per i lavori iniziati prima dell’entrata in vigore della stretta alle due opzioni, l’unica via per fruire del bonus condizionatori è la detrazione fiscale spalmata su più annualità.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo stesso intervento di sostituzione del climatizzatore può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione al 65% delle spese sostenute (ecobonus), nel limite massimo di 30.000,00.
Per richiedere questo tipo di agevolazione, però, è necessario che l’intervento garantisca un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato F al D.M. 6.08.2020.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non è possibile richiedere entrambe le agevolazioni descritte; pertanto, il contribuente dovrà scegliere quale delle due agevolazioni richiedere e di conseguenza rispettare gli adempimenti previsti in relazione alla detrazione scelta.