Spese per interventi trainanti e trainati

Per poter usufruire della detrazione al 110% è necessario che gli interventi, sia trainanti che trainati, siano svolti nei tempi stabiliti dal Decreto Rilancio n. 34/200, dai successivi decreti e dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle entrate.

È bene tenere a mente alcune importanti indicazioni:

-          la detrazione al 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
 
-          le spese per gli interventi trainati, i quali devono essere inseriti nella stessa relazione tecnica degli interventi trainanti, devono essere ricomprese entro la data di inizio e fine dei lavori per interventi trainanti. 
 Se le spese per gli interventi trainanti sono precedenti al primo luglio 2020, quindi non usufruiscono del Superbonus, gli eventuali interventi trainanti sostenuti nell’intervallo di tempo utile per usufruire della detrazione al 110% non possono ugualmente averne diritto;
  
-          le spese per l’intervento trainato non devono essere sostenute dopo la fine lavori dell’intervento trainante;
  
-          se vengono rispettati gli intervalli di tempo sopra indicati, non è rilevante l’ordine in cui vengono sostenute le spese per gli interventi trainanti e quelle per gli interventi trainati.