Sufficiente un terzo dei millesimi per l’approvazione delle delibere assembleari

La legge 126/2020, di conversione del Dl 104/2020 ha parzialmente modificato l’articolo 119 del Dl 34/2020, che afferma «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».