Superbonus 110% legge n. 77/2020

La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha confermato, con alcune modifiche, le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, D.l. n. 34/2020.

Beneficiari
I beneficiari del Superbonus sono elencati dall’art. 119 del Decreto Rilancio: condominii, persone fisiche relativamente ad interventi effettuati su singole unità immobiliari (non più di due, se non per interventi antisismici) e al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o enti analoghi, Cooperative di abitazione, associazioni e società sportive, organizzazioni non lucrative. 
 I fabbricati agevolabili sono: parti comuni di edifici, singole unità immobiliari.Sono esclusi dall’applicazione del Superbonus le categorie di abitazione A/1, A/8 e A/9.

Interventi trainanti
Affinché si possa beneficiare della detrazione al 110% è necessario svolgere almeno un intervento “trainante”: 
 -isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato verso vani non riscaldati o il terreno
 -sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti su edifici unifamiliari
 -sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti sulle parti comuni di edifici.
 Gli interventi antisismici  che godevano della detrazione dal 50% all’85% prevista dall’art. 16 del D.l. n. 63/2013 sono ora compresi nelle disposizioni del Superbonus.

Interventi trainati
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per interventi minori di efficientamento energetico, detti “trainati” se svolti congiuntamente ad uno o più interventi trainanti.
Sono considerati interventi trainati gli interventi di efficientamento energetico già agevolati dal 50% all’85%, quali l’installazione di impianti solari fotovoltaici e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda la sostituzione di infissi, attualmente agevolata al 50%, è possibile abbinarla ad un intervento trainante e quindi applicare la detrazione al 110% in caso di immobili nel condominio se il condominio provvede a coibentare l’edificio aumentando di due classi energetica, o se il condominio sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato; oppure, in caso di edificio unifamiliare, se viene sostituito l’impianto di riscaldamento.

Requisiti
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che le spese per gli interventi siano effettuate dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
 Gli interventi devono:
 -rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
 -assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E.: Attestato Prestazione Energetica rilasciato da un tecnico abilitato;
 -essere effettuati con materiali rispondenti criteri ambientali minimi (CAM);

Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettano i requisiti.

Asseverazioni
Per ottenere le agevolazioni è necessario che il tecnico abilitato rilasci un’asseverazione a fine lavori che dimostri il rispetto dei requisiti minimi, oltre alla congruità dei costi. Una copia deve essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. L’asseverazione è necessaria per poter usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Sconto in fattura e cessione del credito
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in 5 quote annuali è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Lo sconto in fattura consiste in uno sconto effettuato dal fornitore degli interventi sul corrispettivo che, al massimo, può essere pari al corrispettivo stesso. Il fornitore successivamente recupererà i costi ricevendo un credito d’imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti.
La cessione del credito consiste nel cedere il proprio credito d’imposta a terzi.