Per quanto riguarda il Superbonus con aliquota di detrazione al 65%, nel disegno di legge di Bilancio 2025, sono contenute due importanti modifiche.
Prima modifica:
Il nuovo comma 8-bis2, che si vorrebbe introdurre, limita l’applicabilità di questa aliquota alle sole ipotesi in cui, alla data del 15 ottobre 2024:
a) O in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas);
b) O in caso di interventi realizzati da condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cilas;
c) O in caso di interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Senza questi requisiti, il Superbonus per i soggetti interessati termina con le spese sostenute quest’anno al 70% di detrazione.
Restano al 110% sino al 31 dicembre 2025 gli interventi descritti al comma 8- ter dell’articolo 119 (zone terremotate e Onlus/Odv/Aps del settore sociosanitario e assistenziale in possesso dei requisiti di legge).
Seconda modifica:
Il nuovo comma 8-sexies dell’articolo 119, che si vorrebbe introdurre, disciplina il periodo di detrazione delle spese Superbonus sostenute nel 2023.
Il legislatore concede la “spalmatura” decennale (in forma opzionale) a chi ha sostenuto spese Superbonus nel 2023, vincolando però la scelta alla presentazione di una dichiarazione integrativa.