In una recente risposta ad una interrogazione parlamentare, il MEF ha chiarito che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per l'intero importo e in un'unica soluzione.
Il superbonus alberghi è stato introdotto dal decreto-legge n. 152/2021 ed è formato da due parti diverse: un contributo a fondo perduto e il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese turistiche. Il Superbonus Alberghi è stato meglio definito da un successivo decreto del ministero del Turismo.
L'articolo 9 di tale decreto attuativo prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito, ma l'art.28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 4/2022 (Sostegni-Ter) ha poi modificato il comma 8 dell'articolo 1 del DL 152/2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.
Il MEF, nella predetta risposta, ha evidenziato che attualmente il decreto attuativo del Ministro del Turismo non è conforme alla norma come successivamente modificata e quindi, di conseguenza, non è ammissibile la cessione parziale del credito.
Il MEF ha sottolineato, inoltre, che la possibilità di cedere il credito d'imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle entrate.
In proposito, il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve: la cessione del credito sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per l'intero importo e in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa