Per quel che concerne il Superbonus l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito – nei casi in cui è ancora consentito dalla normativa vigente – può essere esercitata solo in relazione a ciascun SAL e, pertanto, solo a fronte di lavori effettivamente eseguiti.
L’art. 121, comma 1-bis, del DL 34/2020 prevede che l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato avanzamento dei lavori.
La suddivisione in SAL (30 – 30 e saldo) non è obbligatoria nel senso che la cessione può avvenire già dopo l’esecuzione almeno del 30% dei lavori, ma ciò non vieta che la cessione avvenga al termine dei lavori.
È, invece, essenziale che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati.
L’agenzia delle Entrate ha anche precisato, per le ipotesi in cui vengono sostenute spese a cavallo di più anni, che la cessione potrà avvenire al raggiungimento del 30%, coinvolgendo anche le spese sostenute nel primo dei due anni.
Naturalmente, anche nel caso in cui venisse raggiunto un Sal del 30% entro il prossimo 31 dicembre, il contribuente potrebbe sempre portare in detrazione la prima quota di detrazione del 110%-90% e optare per la cessione del credito per le altre tre quote in cui viene diviso l’importo detraibile.
Al contrario, per i bonus edilizi minori, compresa la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizie, vale sempre il principio di cassa. Rileva, cioè, il momento del pagamento con bonifico parlante, a prescindere dal fatto che i lavori siano già eseguiti al momento del pagamento o dell’emissione della fattura.
I lavori possono essere ultimati anche successivamente purchè vengano effettivamente eseguiti.