Superbonus: come si calcola la data di fine lavori per i lavori trainanti?

L’interrogazione parlamentare n 5-00784 del 28 giugno ha chiarito il concetto di "fine lavori" ai fini del Superbonus 110% per i lavori trainanti.
 
In particolare, ha chiarito che, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
 
Pertanto, solo il direttore lavori può attestare la “fine lavori”, dopo aver compiuto tutte le attività propedeutiche e necessarie, e questa attestazione viene normalmente resa alle autorità competenti.
 
Ove l’intervento non necessiti di comunicazione ufficiale (nell’ipotesi di edilizia libera), occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Committente.
 
Il concetto di “fine lavori” è determinante, fra l’altro, per la detraibilità degli interventi trainati. Ed invero, in base all’art. 2, comma 5 del decreto 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti) le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e la data di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.