Superbonus: cosa cambia alla luce del nuovo Decreto Legge del 29 dicembre 2023, n. 212

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2023 è stato pubblicato il D.L. 29/12/2023, n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in vigore dal 30/12/2023.
 
Il provvedimento prevede vari interventi in materia di bonus fiscali edilizi, con particolare riguardo al Superbonus, al Bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito.
 
Abbiamo già affrontato le modifiche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, con il presente approfondimento ci concentreremo sul Superbonus.
 
L’art. 1, comma 1, del predetto decreto affronta la criticità derivante dal passaggio, a partire dal 01/01/2024, dall’aliquota del 110% a quella del 70%, in relazione agli interventi ancora in corso.
 
Si dispone in proposito che le agevolazioni per gli interventi Superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di SAL effettuati fino al 31/12/2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente alla quota dell’intervento effettuato entro il 31/12/2023, anche se a causa della mancata ultimazione non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.
 
Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto all’agevolazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.
 
Al comma 2 si prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/10/2024 a favore dei soggetti che - entro la data del 31/12/2023 - abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60% e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.
 
Al secondo periodo dello stesso comma si stabilisce che l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
 
Per quel che concerne la cessione del credito e lo sconto in fattura all’art. 2, comma 1, del nuovo decreto si prevede l’esclusione del blocco per la cessione dei crediti disposto dal c.d. decreto blocca cessioni, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 11/2023 (17/02/2023), risultassero approvati dalle amministrazioni comunali.
 
Le nuove disposizioni limitano l'ambito della deroga in questione, riservandola ai soli interventi per i quali si possa ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, individuati come gli interventi per i quali, in data antecedente al 30/12/2023 (entrata in vigore del D.L. 212/2023 in commento) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo.
 
Al comma 2 si prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-ter, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023 siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 
 
Le modalità di attuazione di tale misura sono da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.