Come noto, tanto l’agevolazione del 110% (unità immobiliari che avevano raggiunto il 30% dell’intervento al 30 settembre 2022) che quella del 90% (lavori iniziati nel 2023) scadranno tra due giorni.
Il proprietario che intende cedere il bonus o chiedere all’appaltatore lo sconto in fattura deve, secondo quanto è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate in più occasioni, attestare che a fine anno l’intervento è terminato oppure che è stato raggiunto un Sal (non oltre il secondo) che rappresenti almeno il 30% dell’intervento, distinguendo tra lavori “eco” e lavori “sisma.
Per quel che concerne l’impresa esecutrice, non potrà concedere lo sconto in fattura se non ha un documento che attesti il raggiungimento del risultato richiesto dalla norma.
Anche per le cessioni, tuttavia, sebbene il Sal o l’attestazione di fine lavori possano essere redatti nel 2024 (purché riferiti espressamente alla situazione esistente al 31 dicembre), gli advisor bancari stanno chiedendo al direttore lavori un’autocertificazione inviata con data certa (Pec) al massimo entro i primi di gennaio.
Alla fine lavori (o al Sal “qualificato”) devono corrispondere sconti in fattura e/o pagamenti di pari importo.
Tuttavia, per poter fruire dell’aliquota superbonus 2023 (110% o 90% a seconda dei casi) è necessaria la seguente ulteriore condizione:
1) se non vi è pagamento (sconto integrale), la fattura va non solo emessa ma anche inviata allo Sdi entro fine anno, poiché (secondo la posizione molto restrittiva assunta dalle Entrate) è la data di trasmissione a “targare” temporalmente il bonus;
2) se vi è pagamento (sconto parziale), anche quest’ultimo deve intervenire entro fine anno, in modo da agganciare al 2023 il bonus sulla parte scontata.
Nessun “trainato” deve essere pagato dopo la fine lavori del “trainante”. La chiusura del titolo abilitativo in Comune (ad esempio la Cilas) può tranquillamente avvenire nel 2024.
Se il proprietario intende portare in detrazione il beneficio, dovrà pagare nel 2023 con bonifico tracciato possibilmente tutto l’importo necessario a coprire l’intervento, preoccupandosi di come garantirsi contrattualmente che l’impresa affidataria esegua poi i lavori pagati anticipatamente.
In questo caso, infatti, si applica il principio di cassa puro e non serve il Sal a fine anno