Superbonus e immobili rurali

La normativa relativa al 110% afferma che il bonus spetta alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, per un massimo di due unità immobiliari a persona.

La detrazione spetterebbe dunque anche agli interventi svolti su immobili rurali purché non siano destinati ad attività d’impresa. 
 La definizione di fabbricato rurale, offerta dall’art. 9 del D.l. n. 557/1993 sembrerebbe però negare la possibilità di applicazione del Superbonus stabilendo infatti che l’immobile rurale deve soddisfare le esigenze connesse all’attività agricola svolta e deve essere utilizzata dal soggetto che conduce il relativo terreno agricolo. Tuttavia non si può escludere la funzione residenziale di tali immobili: l’art. 4 del Decreto Mise esclude l’applicazione del Superbonus nei confronti delle persone titolari di redditi d’impresa, non pronunciandosi dunque nei confronti delle imprese agricole, le quali non sono rientranti nei redditi fondiari.

L’agenzia delle entrate con la circolare 24/E sostiene che il Superbonus sia applicabile esclusivamente ad immobili a scopo residenziale, tuttavia possono rientrare in questa categoria gli immobili rurali assegnati ai lavoratori dipendenti.