Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 26 marzo u.s., in corso di pubblicazione, ha bloccato tutte le ipotesi residue di cessione/sconto ancora in vita dopo il decreto cessioni di febbraio 2023 (D.L. n. 11/2023).
Sono state cancellate le cessioni legate al Superbonus per il Terzo settore, Iacp, aree colpite dai terremoti per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal 2009 in poi.
Sono state cancellate, altresì, le ultime forme residue di cessione per il bonus barriere architettoniche previste dallo stesso Governo con il decreto Salva spese (212/2023).
Sono previste, però, delle eccezioni.
Il riferimento sarà il giorno precedente l’entrata in vigore del decreto.
Per i lavori di Superbonus sarà necessario avere presentato una Cilas e, in caso di interventi condominiali, avere anche approvato la delibera assembleare. Per chi effettua una demolizione con ricostruzione si guarderà alla presentazione del titolo in Comune, così come per i lavori che accedono agli sconti diversi dal Superbonus.
Per i bonus minori, invece, si avrà riguardo all’avvio dei lavori o, in caso di lavori non ancora partiti, alla firma del contratto con relativo versamento di un acconto.
Chi ha già tra le mani un accordo vincolante potrà essere salvaguardato.
Discorso simile per il bonus barriere architettoniche.
Potrà ancora utilizzare la cessione chi ha presentato un titolo, avviato i lavori o firmato un contratto con pagamento di un acconto.