Secondo il dato letterale della norma, le detrazioni del 110% previste dal decreto Rilancio, per le spese sostenute a partire dal prossimo 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, spettano anche alle imprese e ai lavoratori autonomi per gli interventi agevolati effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Superbonus 110 % si applicano infatti agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:
■ condomini;
■ persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa ; arti e professioni, su unità immobiliari unifamiliari adibite ad abitazione principale;
■ Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti con le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
■ cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L’immobile in condominio
L’analisi dell’articolo 119 del Dl 34/2020 consente di sostenere che le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) o i lavoratori autonomi possono fruire delle detrazioni maggiorate se detengono un immobile in un condominio che esegue un intervento agevolato come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato per il riscaldamento, il rinfrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
La norma quindi non pone limitazioni soggettive od oggettive: il condomino potrebbe essere sia una persona fisica che detiene l’immobile nella sfera imprenditoriale o professionale, oppure anche una persona giuridica, e l’immobile potrebbe essere anche non abitativo, ad esempio un ufficio, un negozio, una bottega.
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali spetta il sismabonus potenziato al 110%, indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile e dal soggetto proprietario.