In una nota del Commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia, Guido Castelli, è stato chiarito che le disposizioni normative introdotte dal nuovo Decreto-legge 212/2023 non postulano una modifica della disciplina del superbonus Ricostruzione 110% che mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2025.
Il Superbonus per la ricostruzione è, infatti, disciplinato da un comma dell’art. 119 del Decreto Rilancio che non è stato modificato.
Così come è stato toccato il passaggio del decreto cessioni (il Dl n. 11/2023) dove si stabilisce che il divieto di cessione dei crediti non si applica agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cioè proprio il superbonus ricostruzione.
Il decreto 212/2023, infatti, tocca solo un aspetto molto specifico. Si tratta delle deroghe al divieto di cessione e di sconto in fattura per gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Con la vecchia disciplina, le deroghe al divieto si applicavano a tutti gli interventi compresi in piani di recupero approvati dai Comuni alla data del 17 febbraio 2023. Con le correzioni del decreto viene precisato che le deroghe si applicano solo quando sia stata effettuata la richiesta di titolo abilitativo entro il 30 dicembre 2023. Il superbonus ricostruzione, insomma, non cambia in nessun modo