La circolare 24/E/2020 è molto chiara nell’affermare che il superbonus «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti». Questo concetto è stato reiterato anche dall’Agenzia delle Entrate nella riposta 329/2020.
Se però un singolo proprietario possiede due unità immobiliari funzionalmente indipendenti in un edificio plurifamiliare, può comunque usufruire del 110% anche se queste non costituiscono un condominio. Queste unità abitative infatti, se dotate di un accesso autonomo dall’esterno, fruiscono autonomamente del bonus, come spiegato dalla circolare 24/E/2020, sezione 2.
Secondo le risposte 486/2020 e 500/2020, il Superbonus spetta anche ai frontalieri residenti in Italia con reddito tassato nel paese estero nel quale lavorano, e ai soggetti iscritti all’AIRE, che versano IMU e TARI per l’immobile di loro proprietà in Italia anche senza aver prodotto alcun reddito (lavorando all’estero).
Sempre secondo la circolare 24/E/2020, sezione 1.2, beneficiano del Superbonus (tramite sconto in fattura o cessione del credito) anche soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i forfettari) o la cui imposta lorda non è dovuta (come i soggetti che rientrano nella “no tax area”).
Infine, è recentemente stato chiarito dal direttore dell’Agenzia che per gli enti del Terzo settore (ETS) l’accesso al superbonus potrà avvenire a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi.