L'articolo 121, comma 1- quater, del Decreto Rilancio (DL 34/2020), convertito in legge 77/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall'opzione per la cessione del superbonus “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione” all’agenzia delle Entrate.
Ciò significa che, una volta comunicata la cessione del credito, le singole quote residue non possono più essere frazionate e cedute parzialmente.
Una volta accettato il credito, lo stesso o viene utilizzato in compensazione dell’acquirente con i versamenti in F24, ovvero, il credito, nelle quote residue, può essere ceduto a banche o intermediari finanziari o assicurazione (in seconda cessione). Pertanto, il cessionario non ha la possibilità di "restituire" al cedente le quote residue del credito acquisito e, in caso di sopravvenuta incapienza, può solo cederlo a banche o intermediari finanziari.
In caso contrario, la singola quota annuale viene perduta.