Superbonus per Edifici non Residenziali

In caso di cambio di destinazione d’uso, è possibile beneficiare della detrazione al 110% anche per gli immobili non residenziali purché i nuovi edifici diventino abitazioni. Quindi, tutti gli immobili diversamente catastati, quali fabbricati, garage o uffici, avranno la possibilità di beneficiare del Superbonus eseguendo lavori che li trasformino in abitazioni. Lo chiarisce l’interpello dell’Agenzia n. 538/2020 il quale, citando la Circolare 19/E/2020, riferisce che è possibile "fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione […] purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".

Questa possibilità è sempre determinata dalla presenza di tutti i requisiti richiesti dal Superbonus, tra cui la presenza di un impianto termico (circolare 24/E/2020, e risposta 523/2020) e la proprietà esclusiva dell’impianto per l’acqua (circolare 24/E/2020, paragrafo 2, e articolo 1, comma 3, lettera i, decreto Requisiti Mise del 6 agosto 2020).

In merito ad eventuali accorpamenti o suddivisioni, le Entrate hanno anche chiarito lo scorso 27 ottobre che – in contesto di Superbonus – va presa in considerazione la situazione antecedente ai lavori. Per esempio, un edificio unifamiliare frazionato in due unità immobiliari funzionalmente non indipendenti, potrà beneficiare della detrazione anche se appartenenti allo stesso proprietario al termine dei lavori, e la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all’edificio unifamiliare iniziale.