Superbonus, per gli Iacp non opera il divieto di cessione dei crediti

Negli edifici con prevalente proprietà degli Iacp è possibile fruire della detrazione del 110% fino alla fine del 2023, a condizione che al 30 giugno sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. 

In alternativa, sarà possibile applicare le norme condominiali. Quindi, chi ha salvato il 110% nel 2023, perché aveva interventi in corso al 25 novembre 2022, potrà applicare il 110% fino alla fine del 2023, il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025. Chi, invece, non ha salvato il 110% nel 2023, applicherà il 90% nel 2023, il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025.

In tutti questi scenari, le cessioni restano possibili. La deroga al divieto di cessione e sconto, fissata dal decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, stabilisce infatti che per gli Iacp continuano ad essere applicate le vecchie regole, «alla sola condizione che i predetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023»

Per quel che concerne il calcolo del massimale, per questi immobili la regola è che il massimale di spesa va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Omi. 

Per calcolare questo coefficiente, bisognerà tenere sempre conto della superficie complessiva e non della superficie lorda.