Lo scorso 28 luglio l’amministrazione finanziaria ha affermato che il Superbonus spetta anche ai soggetti non residenti in Italia purché iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), chiarendo così le vaghe indicazioni dell’art. 119 del Decreto Rilancio, D.l. n. 34/2020.
La stessa conclusione è stata accolta dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui le agevolazioni previste dal Superbonus spettano a tutti i soggetti, indipendentemente dalla residenza, purché possano usufruire della corrispondente detrazione dall’imposta lorda: sono esclusi dunque tutti coloro rientranti nella no tax area o i non residenti proprietari di un immobile in Italia, in quanto l’imposta lorda non è da loro dovuta. Tali soggetti possono però optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito: scopo del Superbonus è infatti incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, anche per soggetti non debitori di imposta lorda.
Vi è un’unica eccezione: il Superbonus non spetta a soggetti privi di redditi imponibili, per i quali è escluso anche l’esercizio dell’opzione per sconto in fattura o cessione del credito, è il caso di persone residenti all’estero che hanno concluso un contratto di locazione su un immobile italiano, oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.