Superbonus, pertinenze non rilevanti ai fini della prevalenza abitativa

Le pertinenze delle abitazioni non rientrano nel 50% necessario a qualificare un edificio come residenziale.
Da ciò deriva che, qualora un edificio sia riconosciuto come residenziale, è possibile ammettere al Superbonus 110% anche eventuali proprietari di altre unità, come uffici o negozi, per quanto concerne interventi da effettuarsi su parti comuni. Nella situazione contraria invece, l’agevolazione interessa solo i possessori di unità destinate ad abitazione.
Secondo le indicazioni delle Entrate, la soglia minima del 50% è data solo dalle unità abitative, vanno quindi escluse tutte le altre pertinenze come box o cantine. Quanto espresso quindi dalla Cassazione 5948/1992 in merito all’imposta sui fabbricati, è da considerarsi non inerente al contesto specifico di Superbonus 110%.