Superbonus: SAL del 30% solo con lavori effettivi in cantiere

La Direzione Regionale del Veneto in risposta all’interpello n. 907-1595/2021 aveva già precisato che “il diritto alla detrazione, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, matura in relazione alle spese sostenute nel medesimo periodo di imposta; l’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito di imposta è pari all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno dei fornitori; per il diritto all’esercizio dell’opzione, in relazione agli interventi che godono della più elevata di aliquota di detrazione prevista dal Superbonus, occorre che sia stato anche raggiunto il SAL pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo. Pertanto, … si ritiene che debbano coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del SAL pari al 30%) nel medesimo anno di imposta, per usufruire della opzione di cui all’art. 121, in relazione agli interventi di cui all’art. 119, del D.L. 34/2020”.
La Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 56/2022, ha supportato la predetta argomentazione e ha ulteriormente precisato che se gli acconti sono stati pagati in parte nel 2021 e in parte nel 2022 e il primo SAL è emesso nell’anno 2022, è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.