Superbonus su Pertinenze non Riscaldate, ma nello Stesso Edificio

Con la risposta al Telefisco del 27 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva già specificato che, ai fini del Superbonus, le pertinenze dei condomini rientravano nei moltiplicatori dei massimali di spesa, al pari delle unità immobiliari. Con la circolare 30/E/2020, l’Agenzia ha aggiunto che non è necessario che le pertinenze siano servite di impianto termico (requisito considerato essenziale per fruire del Superbonus), ma che «non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi», escludendo quindi tutti i box e le cantine che, seppur nelle vicinanze, sono in un altro edificio. 

L’Agenzia ha anche precisato che le unità immobiliari di lusso (categoria A/1) presenti nell’edificio, seppur precluse dagli interventi, concorrono comunque alla contabilizzazione per i lavori sulle parti comuni condominiali, così come le unità immobiliari non residenziali.