Dal 1° gennaio 2024 lo sconto in fattura è applicabile con l’aliquota del 70 per cento e nella stessa fattura può essere indicata la parte di corrispettivo che rimane a carico del committente.
Il pagamento di tali ultime spese (corrispondenti al restante 30 per cento) dev’essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per effettuare il pagamento, si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In alternativa, si ritiene anche possibile (pur mancando la conferma ufficiale) l’emissione di una fattura con sconto al 70% e di un’altra fattura autonoma per il restante 30 per cento, pagata con bonifico parlante, che faccia riferimento anche al corrispettivo pagato con sconto in fattura, in modo che sia evidenziato che il restante 70% è stato oggetto di sconto in fattura con il superbonus al 70 per cento. In ogni caso, la fruizione del superbonus è subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
L’assenza del pagamento con bonifico comporta l’inapplicabilità del superbonus anche per la parte relativa al 70 per cento, pagato attraverso lo sconto in fattura.