La presentazione dell’allegato B senza essere in possesso della polizza assicurativa richiesta costituisce una violazione delle disposizioni normative che regolano il Superbonus e comporta la decadenza dal beneficio fiscale. Pertanto, sotto il profilo generale, non è possibile sanare tale mancanza tramite la remissione in bonis e il pagamento della sanzione di 250 euro.
Tuttavia, in assenza di diverse indicazione, si ritiene possibile utilizzare la medesima remissione in bonis annullando e ripresentando l’allegato B dopo la stipula dell’apposita polizza prevista dalla legge.
Infatti, l’articolo 2-ter del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, con un’interpretazione autentica, che rende la norma retroattiva, stabilisce la possibilità di regolarizzazione per il contribuente che non ha presentato prima dell’avvio dei lavori il prescritto allegato B del Dm 329/2020.
Il soggetto non perde l’agevolazione se provvede all’adempimento entro la scadenza della prima dichiarazione dei redditi con cui porta in detrazione le spese relative all’agevolazione edilizia.
La regolarizzazione è permessa sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Deve inoltre, essere pagata la sanzione minima di 250 euro.
In sostanza non è possibile la polizza a copertura retroattiva ma è possibile la ripresentazione dell'allegato B dopo la stipula della polizza.