Trasmittanze Termiche nel Superbonus

Ai fini di beneficiare della detrazione al 110%, è necessario rispettare entrambi i requisiti energetici e fiscali. 

Nel caso in cui solamente quest’ultimo requisito venga rispettato, l’operazione risulta abusiva. Quest’ipotesi è senz’altro più rara del caso in cui vengano soddisfatti solamente i requisiti energetici. In assenza di conformità fiscale, invece, l’intervento non potrà usufruire del 110%. 

Per fare in modo di rientrare nei requisiti energetici bisogna seguire le norme vigenti, in particolare il DM del 26 giugno 2015 “Requisiti minimi degli edifici” che impone i valori minimi di trasmittanza termica e di prestazione energetica previsti per gli interventi. In questo caso, l’attenzione del progettista deve essere focalizzata sulla critica gestione e calcolo dei ponti termici. Il ponte termico è ciò che si verifica in un involucro edilizio nei suoi punti di discontinuità, che si configurano come vie privilegiate di trasmissione del calore. Per rimediare, è necessario rispettare le trasmittanze termiche medie, tenendo conto dei ponti termici, anche a costo di utilizzare isolante più spesso di quello previsto dai limiti di legge. 

Per soddisfare i requisiti fiscali si devono assicurare le prestazioni per gli elementi di involucro e per gli impianti, usando come riferimento il Dm del 6 agosto 2020 “Requisiti Ecobonus”. I valori di trasmittanza termica sono esplicitamente al netto dei ponti termici, e hanno valori decisamente più restrittivi rispetto ai corrispettivi limiti di legge. Possono però nascere dei paradossi numerici tali per cui si garantisce il valore “fiscale” ma non quello “legale”, in quanto le tante discontinuità impediscono di raggiungere il necessario valore medio di trasmittanza. In questi casi sarà necessaria una coibentazione maggiore, per neutralizzare (nei fatti e nei calcoli) le dispersioni.