Un eccessivo numero di deleghe rende illegittima l’assemblea

Il tribunale di Roma, con la sentenza 15497/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, ha chiarito che la partecipazione all’assemblea condominiale da parte di un condòmino con un numero di deleghe superiore al massimo consentito dal regolamento condominiale rende la delibera illegittima.
La richiesta al tribunale è partita da due condòmini che hanno domandato l’annullamento di una delibera assunta dall’assemblea condominiale, in quanto l’amministratore non ha messo a disposizione la documentazione contabile del condominio, inoltre è stata violata la norma prevista dal regolamento condominiale secondo cui ogni condòmino può avere massimo tre deleghe, nonché non sono state raggiunte le maggioranze previste. Secondo i due soggetti, nell’assemblea è stato rappresentato solo un terzo del condominio. Quest’ultimo ha affermato che, nonostante il numero fosse superiore a quello previsto, è conforme a quanto disposto dal primo comma dell’art. 67 delle disposizione per l’attuazione del Codice civile, il quale stabilisce che il condòmino può intervenire in assemblea a mezzo di rappresentante, che non può però rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale dell’edificio.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che la ratio dell’art. 67 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile è quella di evitare l’accaparramento di deleghe e conservare all’assemblea un suo oggettivo significato in merito alla formazione della volontà dei condòmini, ha dato ragione ai due attori, ordinando l’annullamento della delibera. Il giudice ha infatti ritenuto infondata la tesi sostenuta dal condomino circa la validità della delibera per essere stata costituita l’assemblea e aver deliberato.