Art. 10-bis, L. del 20.05.2022, n. 51 e nuovo requisito delle SOA

Art. 10-bis, L. del 20.05.2022, n. 51 e nuovo requisito delle SOA

Con Legge del 20.05.2022, n. 51 (in G.U. del 20.05.2022, n. 117) è stato convertito, con modifiche, il D.L. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi). Tra le novità più importanti, si segnalano delle modifiche al testo originario, aventi ad oggetto proprio il settore dei bonus edilizi.

Di seguito si riporta la novità normativa dettata in materia: "Art. 10-bis. (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato D.L. n. 34 del 2020, è affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato D.L. n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."