Art. 16-bis T.U.I.R.

Decreto del Presidente della Repubblica - 22/12/1986, n.917


(in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. 31 dicembre, n. 302). - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)(1)(2)(3) (4)(A).
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356.
[1] Il D.Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2003, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
[3] Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.
[4] A norma dell' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.


Articolo 16 bis 2

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (1) (2) (3) (A). 

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all' articolo 1117 [, n. 1),] del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia(4); (B)

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (5)(6).

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro (7).

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all' articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". 

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n. 118/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 agosto 2015, n. 74/E; in riferimento alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, vedi: Guida Agenzia delle Entrate 23/11/2018. In riferimento alle agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio e per “bonus mobili” in caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019 n. 265. In riferimento alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 16 settembre 2019, n. 383. In riferimento alla detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 26 maggio 2020 n. 147.
- In riferimento alla detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 26 giugno 2020 n. 194.
- In riferimento agli interventi autonomi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione di un'autorimessa pertinenziale - limite di spesa ammesso alla detrazione, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 28/08/2020 n. 285.

(B) In riferimento alle detrazioni di cui alla presente lettera e alla cessione del relativo credito, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 07/08/2020 n. 255.
[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.
[2] Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, e non più previsto nella nuova numerazione intervenuta con l' articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[3] Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
[4] Vedi l'articolo 119, commi 16-bis e 16-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
[5] Per una detrazione dall'imposta per le spese documentate, relative agli interventi di cui al presente comma, vedi l'articolo 11, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
[6] Vedi l'articolo 119, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
[7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 48, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.