Artt. 14 e 16 D.l. 63/2013, aggiornato al 11/01/2021

Decreto Legge - 04/06/2013, n.63 

Gazzetta Ufficiale: 05/06/2013, n. 130
 
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 n. 63 (in Gazz. Uff., 5 giugno 2013, n. 130). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2013 n. 90 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dello Sviluppo economico 25 giugno 2013, n. 12976.

Articolo 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (1) (A) (B)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. [La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.][ Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.][ La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione] (2).

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 (3);
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro(4); b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento(5).

[La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.] [Sono esclusi dalla detrazione  di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente]. [La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione](6).

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione(7).

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (8).

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (C) (9).

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono
calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio(10).

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio (D)(11).

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilita' del
professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (12).

2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (13).

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci(14).

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari(15). (E)

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su richiesta, il
necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (16).

3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo(17).

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente comma, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa(18)(19)(20)

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(A) In riferimento al presente articolo vedi la Circolare Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2018, n. 11/E. In riferimento all'utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari, di cui al presente articolo, vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 5 agosto 2019 n. 74/E. In riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2019, n. 415.

In riferimento alla cessione del credito a valore più basso del nominale, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 15 aprile 2020 n. 105.

Per cessione del credito d'imposta ecobonus e sismabonus vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 08/05/2020 n. 126.

In riferimento alla rettifica comunicazione dell'opzione relativa alla scelta del contributo sotto forma di sconto in fattura, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2020 n. 590.

(B) Per chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 05/11/2018 n. 61; Risposta Agenzia delle Entrate 31/10/2018 n. 56; Risposta Agenzia delle Entrate 16/07/2019 n. 247.

(C) In riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 13 novembre 2019, n. 481.

(D) In riferimento al presente comma vedi la Risposta Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 109, per la detrazione per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica vedi Risposta Agenzia delle Entrate 28/08/2020 n. 286.

In riferimento agli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) effettuati su parti comuni di edifici, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 29/09/2020 n. 419.

In riferimento alle detrazione bonus combinato sisma-eco di cui al presente comma vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 13/11/2020 n. 549; Risposta Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 570.

(E) In riferimento all'istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), di cui al presente comma, vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 novembre 2019, n. 96/E.



[1] Per le detrazioni di cui al presente articolo vedi l'articolo 119, commi 1 e 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

[2] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 3 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 139, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 1, comma 47, lettera a), numero 1) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 74, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 2), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 67, lettera a, numero 1), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; dall'articolo 1, comma 175, lettera a), n. 1), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, da ultimo, dall'articolo 119, comma 16, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 58, lettera a), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, comma 175, lettera a), n. 1), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 67, lettera a, numero 2), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successivamente dall'articolo 1, comma 58, lettera a), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 175, lettera a), n. 2), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivamente dall'articolo 1, comma 58, lettera a), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[6] Comma sostituito dall’articolo 1, comma 139, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente dall'articolo 1, comma 47, lettera a), numero 2) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 74, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 2), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 67, lettera a, numero 2), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 1, comma 175, lettera a), n. 2), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[7] Comma inserito dall'articolo 119, comma 16, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con efficacia dal 1° gennaio 2020.

[8] Comma aggiunto, per effetto della sostituzione del comma 2, dall'articolo 1, comma 47, lettera a), numero 2) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 74, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall' articolo 1, comma 67, lettera a, numero 2), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 175, lettera a), n. 3), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 58, lettera b), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[9] Comma inserito dall'articolo 1, comma 74, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente sostituito dall' articolo 4-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 5), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 6), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 .

[11] Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 .

[12] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente sostituito dall' articolo 4-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 8), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[13] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente modificato dall' articolo 4-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 9), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[14] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 10), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

[15] Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 70, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[16] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 3 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione.

[17] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 11), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[18] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 11), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[19] A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel presente articolo le parole «31 dicembre 2016», sono state sostituite con le parole : «31 dicembre 2017». Successivamente, a norma dell'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 1), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel presente articolo le parole «31 dicembre 2017», sono state sostituite con le parole : «31 dicembre 2018».

[20] A norma dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 88 del medesimo articolo.
 


Articolo 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (A)

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 (1).

1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione (2). (B)

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003 (3).

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (4).

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione(5). (C)

1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1- ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (6).

1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (7).

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente nella
misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari(8). (D)

1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari] (9). (E)

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno
2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 (10). (F)

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali (G)(11)

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(A) In riferimento al presente articolo vedi: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 4 luglio 2013, n. 100/E. In riferimento agli interventi di adeguamento antisismico, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 7 agosto 2020 n. 256.

(B) In riferimento alle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus), data di inizio procedure autorizzatorie, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2019, n. 431.

- Per le detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) da parte di un soggetto non residente.

Data di inizio procedure autorizzatorie, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 04/11/2019 n. 467.

(C) In riferimento alla Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd. sisma bonus) - Contribuente in "regime forfetario", di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 22 luglio 2020, n. 224.

(D) In riferimento all'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni di cui al presente comma, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR - Ridenominazione dei codici tributo “6890” e “6891” vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 novembre 2019, n. 94/E. In riferimento alla detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020 n. 5.

In riferimento all'inizio delle "procedure autorizzatorie", di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 24 marzo 2020 n. 93.

In riferimento all'Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e intervento "demolizione e ricostruzione di interi edifici" con variazione volumetrica, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 16 settembre 2020 n. 366.

In riferimento Detrazioni per acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021, di cui al presente comma: vedi Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 515.

In riferimento alla Detrazione acquisto case antisismiche, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020 n. 558.

(E) In riferimento all'istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), di cui al presente comma, vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 novembre 2019, n. 96/E; Risposta Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 570.

(F) In riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 16 luglio 2019, n. 245.

(G) In riferimento al presente comma vedi la Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 46/E.



[1] Comma sostituito dall’articolo 1, comma 139, lettera d), punto 1), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 47, lettera b), numero 1) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 74, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 1), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 67, lettera b), numero 1), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 175, lettera b), n. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, da ultimo dall'articolo 1, comma 58, lettera b), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[2] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 3 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 139, lettera d), punto 2), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 1, comma 47, lettera b), numero 2) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 74, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 2), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 68, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[8] Comma inserito dall'articolo 46-quater, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

[9] Comma inserito dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Successivamente, l'articolo 10, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 176, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

[10] Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 3 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione e dall’articolo 1, comma 139, lettera d), punto 3), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Successivamente, comma modificato dall'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, dall'articolo 1, comma 47, lettera b), numero 3) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 74, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 3), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 67, lettera b), numero 1), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 175, lettera b), n. 2), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, da ultimo dall'articolo 1, comma 58, lettera b), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[11] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 3), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 


Articolo 16 bis 2
Interventi per favorire l'accesso al credito (1)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

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[1] Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 3 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione. 


Articolo 16 ter 3
Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (1) (2)

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. (A)

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(A) IN riferimento agli incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 settembre 2020 n. 412. 

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1039, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Vedi l'articolo 119, comma 8, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.