LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1 (commi 219-224)

Legge - 27/12/2019, n.160


EPIGRAFE

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in Suppl. Ordinario 45 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2019, n. 304). - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (LEGGE DI STABILITA' 2020 - FINANZIARIA)(1)(2)(3).

[1] Vedi l'articolo 78, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
[2] A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non ancora convertito in Legge, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della presente Legge, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020 medesimo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
[3] A norma dell'articolo 5, comma 1, del D.L. 9 novembre 2020 n. 149, non ancora convertito in Legge, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della presente Legge, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020 medesimo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. 149/2020.

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1

COMMA 219

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 11/06/2020 n. 17; Risposta Agenzia delle Entrate 08/09/2020 n. 319; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 348; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 346; Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 517.
- In riferimento al Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" vedi : Risposta Agenzia delle Entrate 03/11/2020 n. 520


COMMA 220

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si
applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 11/06/2020 n. 179. Risposta Agenzia delle Entrate 11/06/2020 n. 179; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 348 ; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 346; Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 517.
- In riferimento al Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" vedi : Risposta Agenzia delle Entrate 03/11/2020 n. 520


COMMA 221

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 348; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 346.
- In riferimento al Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" vedi : Risposta Agenzia delle Entrate 03/11/2020 n. 520


COMMA 222

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 348, Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 346.; Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 517.
- In riferimento al Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" vedi : Risposta Agenzia delle Entrate 03/11/2020 n. 520


COMMA 223

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 348; Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 346; Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 517.
- In riferimento al Bonus facciate- intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" vedi : Risposta Agenzia delle Entrate 03/11/2020 n. 520.


COMMA 224

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030 (A).

(A) In riferimento alla detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal presente comma, vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2/E; Risposta Agenzia delle Entrate 02/11/2020 n. 517.