Risposta N. 104 Agenzia delle Entrate

Articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

OGGETTO: Articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante svolge un'attività di lavoro autonomo classificata come ... e dichiara di avere conseguito un fatturato di Euro 600 nel mese di aprile 2020, con un calo di oltre il 90 per cento rispetto ad aprile 2019.
Rappresenta di avere beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA.
Allo stesso tempo, ha rinunciato al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù dell'esplicita previsione normativa che vieta il cumulo delle due agevolazioni.
Tutto ciò premesso, chiede se tale causa ostativa riguardi anche il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori), come modificato dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione dei contributi in esame.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto le prime misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, l'articolo 27 prevede una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, «ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie [...]».
Sempre al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza, ulteriori disposizioni sono state introdotte con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'articolo 25, comma 1, del decreto Rilancio, riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In base al successivo comma 2 del medesimo articolo, il predetto contributo non spetta, tra l'altro, «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
Con il successivo decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori), il legislatore ha introdotto ulteriori disposizioni sempre allo scopo di compensare i gravi effetti economici e finanziari subìti da determinate categorie di operatori economici in conseguenza della pandemia da COVID-19.
L'articolo 1 del citato decreto prevede un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia in atto.
Nello specifico, il comma 1 stabilisce che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».
Tutto ciò premesso, in relazione al caso di specie, si ritiene che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto Ristori rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza da COVID-19, spettante al ricorrere dei nuovi requisiti previsti.
A tale proposito si osserva che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori), fa espresso rinvio all'applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo; inoltre il medesimo articolo 1 del decreto Ristori non prevede alcun espresso divieto di cumulo.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge che, si ribadisce, non sono oggetto di valutazione nel presente parere, possa beneficiare del contributo di cui al richiamato articolo 1, del Decreto Ristori pur avendo già beneficiato di quello previsto dall'articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.