Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante rappresenta che, «in data 28/12/2023 emetteva fattura n. [...] verso un privato [...] scartata dal sistema SDI, per cui è stata rinviata nuovamente con lo stesso numero e data. Trattandosi di una fattura per il superbonus del 110 per cento con totale a pagare pari a zero, per cui, per la percentuale di detrazione, non vale il principio di cassa, ma la data dell'invio al sistema di interscambio (SDI).».
Si precisa, inoltre, che il documento nel «cassetto fiscale della scrivente comunque compare nell'elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023.».
Stante quanto sopra, l'istante chiede se la «fattura va considerata emessa nel 2023 e quindi oggetto di detrazione con la percentuale del 110 per cento o con la percentuale ridotta al 70 per cento come previsto per l'anno 2024.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene che «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare all'esame del quesito posto, va rilevato come non costituisca oggetto di interpello la sussistenza, nel caso esposto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la maturazione del c.d. ''Superbonus 110%'' ovvero per l'applicabilità dello sconto in fattura disciplinato dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Su tali elementi per la corretta valutazione dei quali si rinvia ai molteplici documenti di prassi emanati (cfr., ad esempio, le circolari nn. 17/E e 27/E, rispettivamente del 26 giugno e 7 settembre 2023), nonché agli ulteriori chiarimenti resi tramite le risposte pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate rimangono, quindi, impregiudicate eventuali azioni di controllo da parte degli Uffici competenti.
Tanto premesso, nel merito della questione posta, va evidenziato come nel riepilogare i principi in essere ed i chiarimenti via via resi in tema di sconto integrale in fattura, nonché di emissione del relativo documento certificativo, l'Agenzia delle entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Tuttavia, «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). [...]
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa», ulteriormente precisando «che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.» (così la risposta n. 103, pubblicata il 13 maggio 2024 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia).
Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati nella richiamata risposta, la soluzione ipotizzata dall'istante può essere condivisa.