Risposta N. 206 Agenzia delle Entrate

Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),organizzazioni di volontariato (OdV) e organizzazioni di volontariato (OdV).

OGGETTO:  Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),organizzazioni di volontariato (OdV) e organizzazioni di volontariato (OdV).

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente


QUESITO

La Società ..., la quale dichiara di essere una A.P.S. iscritta nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, (di seguito, anche, "istante"), chiede chiarimenti in ordine alla fruizione della detrazione, disciplinata degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
Al riguardo, l'istante precisa di voler effettuare «lavori che oggettivamente rientrano nella casistica soggetta al superbonus 110 % ... su immobili non abitativi a disposizione della stessa associazione, utilizzati ai fini istituzionali».
Tali immobili, che non sono residenziali, rientrano nelle categorie D/6 e D/8.
L'istante dopo aver richiamato le norme agevolative in materia e alcuni punti della circolare 24/E dell'8 agosto 2020, chiede si sapere se per i lavori che intende effettuare sugli immobili decritti in premessa, ad uso non abitativo «a destinazione speciale» e utilizzati direttamente per i propri fini istituzionali, è possibile usufruire delcd. Superbonus.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante dopo avere esaminato la norma agevolativa in argomento e alcuni passaggi della circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, ritiene di aver diritto di «effettuare specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, su immobili di proprietà e ad uso non abitativo di categorie D/6 e D/8, rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77, usufruendo del superbonus di cui al 110% della spesa sostenuta con possibilità di cessione del credito», in quanto la norma agevolativa e la prassi in materia non escludono tale possibilità.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento nonché sulla qualificazione ai fini delle imposte sui redditi della Società istante, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. 
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). 
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 
L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). 
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. 
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047. 
Da ultimo si fa presente, che l'articolo 1, comma 66, lettera a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il c.d. "Superbonus" si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 
Il successivo comma 67, della medesima legge n. 178 del 2020 ha previsto l'inserimento nell'articolo 121 del decreto Rilancio del comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119». 
L'articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede infine che l'efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea».
Con riferimento alla applicazione del "Superbonus", sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e la circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E ha chiarito che nel comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari. 
Ne consegue che all'Istante, nel presupposto che rientri tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del citato comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull'unità abitativa, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, non è precluso l'accesso al Superbonus. 
Per completezza si rileva che per gli ulteriori requisiti di accesso al Superbonus che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citate circolari n. 24/E e 30/E del 2020. 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.