Risposta N. 214 Agenzia delle Entrate

Bonus facciate – Validità attestazione rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori come modalità alternativa al bonifico parlante al fine della fruizione della detrazione – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta di essere comproprietaria, al 50 per cento, di un'unità immobiliare sulla quale, nel corso del 2021, ha realizzato degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne.

Al riguardo, evidenzia che, a fronte della fattura emessa dal fornitore, il relativo pagamento è avvenuto in data XX YYY 2021 ma, pur avendo indicato nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per ''mero errore'' è stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante''.

Al fine di ''sanare'' tale situazione, ha acquisito dall'impresa esecutrice dei lavori, in data XX YYY 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021.
L'Istante chiede, pertanto, di sapere se, analogamente a quanto precisato in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale circostanza gli permetta di fruire della detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. ''bonus facciate'').

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Poiché l'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nulla statuisce in merito all'ipotesi di errata esecuzione del bonifico, l'Istante ritiene applicabili anche al c.d. ''bonus facciate'' i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 43 del 18 novembre 2016 e n. 8 del 7 aprile 2017.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'impresa esecutrice dei lavori attesti di aver ricevuto il pagamento degli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini della sua concorrenza alla determinazione del reddito, è dell'avviso di poter portare in detrazione, nella misura del 90 per cento, la spesa sostenuta nel 2021 per gli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne eseguiti sulla propria unità immobiliare pur avendo effettuato il relativo pagamento utilizzando un bonifico ordinario in luogo di quello ''parlante''.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere concerne esclusivamente la verifica in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini della fruizione del c.d. ''bonus facciate'', in applicazione dei chiarimenti di prassi forniti in materia, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'impresa esecutrice dei lavori attesta di aver ricevuto il pagamento degli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini della sua concorrenza alla determinazione del reddito. Pertanto, la presente risposta non implica alcuna valutazione circa la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolati o il rispetto delle condizioni, degli adempimenti e dei requisiti previsti per la spettanza della detrazione medesima, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
L'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevedeva, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, che «per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento» (c.d. ''bonus facciate''). Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al citato articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2020, l'agevolazione in commento è stata prorogata, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022 ma, con specifico riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2022, la relativa percentuale di detraibilità è stata ridotta dal 90 per cento al 60 per cento.

Le tipologie di interventi che danno diritto al ''bonus facciate'', nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi 219, 220 e 221 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2020, il comma 222 stabilisce le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il successivo comma 223 rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo (ossia il decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41) in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'articolo 16bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I primi chiarimenti di carattere interpretativo sull'applicazione del ''bonus facciate'' sono stati forniti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, alle quali si rinvia per ulteriori approfondimenti e per quanto non di interesse in merito alla fattispecie in esame.

Con la richiamata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato (cfr. paragrafo 4.1) che, come previsto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, sono applicabili alla detrazione in argomento le disposizioni del regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). In particolare, ai fini del ''bonus facciate'', i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Con la circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che: 

- possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del c.d. ecobonus di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al richiamato articolo 16bis del TUIR indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019; 

- la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi dell'ecobonus o della detrazione per interventi di recupero edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta.

Sia pure con riferimento alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, infine, confermato che:
- la non completa compilazione del bonifico bancario/postale (tale da pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010) non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;
- qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Va, tuttavia, rilevato, che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico ''parlante'' ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.

Stante il rinvio al regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuto nel citato articolo 1, comma 223, della legge di bilancio 2020, anche con riferimento al ''bonus facciate'', se non è possibile ripetere il bonifico, l'Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Resta fermo che, implicando valutazioni di ordine fattuale, l'appuramento della circostanza di essere impossibilitati, in concreto, a ripetere il pagamento effettuato utilizzando un bonifico ordinario in luogo di quello ''parlante'' esula dalle competenze esercitabili in sede di risposta alle istanze di interpello, essendo demandata all'attività di accertamento e di controllo la verifica che il comportamento posto in essere dal contribuente tenda ad eludere il rispetto della normativa sull'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8 per cento prevista dall'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dal contribuente, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.