Risposta N. 222 Agenzia delle Entrate

Superbonus – spese in accollo per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione a seguito di varianti per interventi antisismici – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

- L'Istante, comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016, riferisce che:
in data 23 dicembre 2019, ha presentato, tramite la piattaforma ''MUDE'', il progetto di ''riparazione dei danni con miglioramento sismico'' a cui è seguito il 14 settembre 2021 il decreto di concessione del contributo con successivo inizio dei lavori in data 27 settembre 2021;
- all'atto del deposito del progetto non erano previste opere in ''accollo'' alla committenza e, pertanto, non ha potuto depositato l'asseverazione predisposta in base all'allegato B di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 in quanto la suddetta piattaforma ''MUDE'' non ne consente il deposito in assenza di spese in ''accollo'';
- durante i lavori è stata riscontrata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni al fine del ripristino dell'agibilità dell'edificio che non erano prevedibili in fase di progetto e che i relativi costi eccedono il contributo concesso.

Ciò premesso, l'Istante chiede se, per le spese relative alle lavorazioni sopraggiunte in corso di esecuzione dei lavori e che eccedono il contributo, possa beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) depositando l'asseverazione, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, in sede di ''variante'' del progetto iniziale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di poter fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per le ulteriori lavorazioni necessarie al ripristino dell'agibilità dell'edificio, eccedenti il contributo per la ricostruzione, depositando, in sede di variante, l'asseverazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio.

Richiama, in proposito, i chiarimenti riportati al capitolo 5 della guida ''Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110'' aprile 2021, che, seppure con riferimento agli interventi ''in corso d'opera al 1° luglio 2020'' specifica che qualora ''sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l'asseverazione prevista dal D.M. n. 58 del 2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito dell'asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori.''.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ''ecobonus'') nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. ''sismabonus''), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E e con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.

Per i profili che qui interessano si osserva che:
- il comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio prevede che «per gli interventi di cui ai commi da 1bis a 1septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022»;
- ai sensi del comma 8ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».In sostanza, a determinate condizioni, il Superbonus si applica nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Ai fini della detrazione in commento, inoltre, il successivo comma 13, lettera b), del medesimo articolo 119 stabilisce che «per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

In applicazione del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) n. 58 (con il quale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati), il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori» (cfr., da ultimo, circolare n. 28/E del 25 luglio 2022).

Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'asseverazione, non è possibile, in linea di principio, accedere al Superbonus.

Il comma 4 quater dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce, infine, che «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

Al fine di coordinare l'applicazione del predetto contributo e delle detrazioni, con l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n. 111, è stato stabilito che il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e che le relative disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

Nella guida denominata ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus'' (aprile 2021), richiamata dall'Istante, viene specificato che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.

Ciò premesso, considerato che, come affermato dall'Istante, durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una ''variante'' del progetto originario, si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma (non oggetto del presente interpello), l'Istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell'art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l'asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.