Risposta N. 243 Agenzia delle Entrate

Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità - Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante - .... chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici - rappresenta che in tale occasione i clienti, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l'applicazione dello "sconto in fattura" di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del2020 anche con riferimento al compenso per l'apposizione del predetto visto di conformità.

L'Istante rappresenta che la valutazione dell'applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 percento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso.

Per tale motivo sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.

Ciò posto, l'Istante chiede quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale dello scrivente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che:
- sia nel caso di detrazione pari al 110 per cento con conseguente assenza di pagamento da parte del cliente, sia nel caso di detrazioni di minore percentuale l'onorario fatturato concorre (anche per la parte oggetto di sconto) alla formazione del reddito nell'anno nel quale viene emessa la fattura con l'indicazione dello "sconto in fattura" ai sensi del citato articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020;
- le somme oggetto dello sconto in fattura costituiscono una quota parte dell'onorario pattuito per la prestazione professionale e non costituiscono una prestazione accessoria allo stesso. Pertanto, ritiene che l'intero imponibile della relativa fattura deve essere assoggettato ad Iva ad aliquota ordinaria escludendo che possa trattarsi di un'operazione finanziaria esente ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n.633 del 1972;
- qualora il cliente riconosca esplicitamente un onorario a seguito del riaddebito dell'onere finanziario si provvederà ad emettere fattura assoggettando tale onorario ad IVA, con aliquota ordinaria, in quanto tali somme costituiscono compensi professionali a tutti gli effetti e pertanto concorrono alla formazione del reddito professionale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"),convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2, l'opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica la detrazione di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio (cd. Superbonus) ma anche agli interventi di:
«a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1,lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo119-ter del presente decreto».


Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, l'articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio prevede che, relativamente al Superbonus «il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997».

Il successivo comma 15 del medesimo articolo 119 stabilisce che «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11».

Come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni)concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha inserito nel predetto articolo 121 del decreto Rilancio, il comma 1-ter, in precedenza inserito, con identica formulazione, dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 e, successivamente, abrogato dall'articolo 1, comma 41, della citata legge di bilancio2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge n. 157 del 2021.

Il richiamato comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce, in particolare, che, per le spese relative agli interventi elencati nel medesimo comma 2, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1:

«a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. (...) »


Per effetto delle disposizioni sopra riportate gli adempimenti già previsti ai fini del Superbonus, e disciplinati dai commi 11 e 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, devono essere posti in essere anche ai fini dell'esercizio delle opzioni riferite alle detrazioni diverse dal citato Superbonus.

Tanto premesso, si osserva che la spesa per l'apposizione del visto di conformità ai sensi del citato articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di "sconto in fattura".

A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

Con riferimento al quesito in esame, nel condividere la soluzione prospettata dall'lstante, si ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto".

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.