Risposta n. 295 Agenzia delle Entrate

OGGETTO:
Articolo 16, comma 1-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.
 
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
 
 
QUESITO
 
 
L'Istante rappresenta che per l'effettuazione di lavori edili su un proprio immobile ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire ("PDC"), senza allegare all'istanza l'asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall'articolo 3, comma 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. "sismabonus".
Il 22 febbraio 2019, dopo il rilascio del permesso a costruire, avvenuto il 26 marzo 2018, ha allegato la documentazione del progetto strutturale comprensiva della citata asseverazione di riduzione del rischio sismico e comunicato allo sportello unico comunale la data di inizio lavori, prevista per il 27 febbraio 2019.
L'Istante evidenzia che il citato comma 3 dell'articolo 3 del d.m. n. 58 del 2017 è stato di recente modificato dal d.m. 9 gennaio 2020, n. 65 e, attualmente, prevede che l'asseverazione debba essere allegata "alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente [...] per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori". Inoltre, osserva che nella precedente formulazione la norma menzionava solo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l'obbligo di deposito dell'asseverazione era previsto solo in riferimento a quest'ultima, senza citare l'ipotesi della presentazione di una richiesta di permesso di costruire.Ciò premesso, l'Istante chiede se per le spese di riduzione del rischio sismico del proprio immobile possa fruire della detrazione prevista nella misura del 70 o dell'80 per cento per interventi di riduzione del rischio sismico.
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
L'Istante ritiene di poter "fruire della detrazione fiscale del 70 per cento (o dell'80 per cento)" delle spese dell'intervento di riduzione del rischio sismico considerato che il citato d.m. n. 58 del 2017 non disciplina, nella versione vigente alla data di inizio dei lavori, la tempistica di presentazione della documentazione per gli interventi soggetti a permesso di costruire.
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
L'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cd. "sismabonus"), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
In particolare, il comma 1-quater del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal successivo d.m. 7 marzo 2017, n. 65) e relativi allegati. La detrazione sopra indicata spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.
Con il citato decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal successivo d.m. n. 65 del 2017, sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati. L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del citato d.m. n. 58 del 2017 «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti».
Il comma 4 dispone inoltre che: «il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista".»
Il successivo comma 5 statuisce, espressamente, che: «l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n.63 del 2013».
Al riguardo, con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020, 19/E, è stato chiarito che, sulla base delle richiamate disposizioni, un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Nella citata circolare si fa genericamente riferimento al titolo abilitativo senza operare una distinzione in quanto è stato ritenuto non rilevante a fini che qui interessano il titolo abilitativo richiesto. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal d.m. n. 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, all'articolo 3, comma 3 del citato d.m.
n. 58 del 2017, viene previsto che «Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori». Rispetto alla precedente formulazione, nella versione vigente viene fatta espressa menzione, oltre che della SCIA, anche del permesso di costruire e viene previsto un termine ultimo per il deposito del progetto di riduzione del rischio sismico e dell'asseverazione.
Con riferimento al caso, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non in un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
Ciò premesso, relativamente ai quesiti posti dall'Istante concernenti la presentazione, del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell'asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell'inizio dei lavori, si osserva che il comportamento posto in essere dall'Istante è avvenuto prima dell'entrata in vigore della predetta norma, i lavori infatti sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della precedente disciplina), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell'asseverazione effettuato dall'Istante deve essere considerato tardivo.
Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.