Risposta n. 300 Agenzia delle Entrate

OGGETTO:  Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.
 
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
 
 
QUESITO
 
 
L'Istante rappresenta di voler acquistare una abitazione in corso di costruzione, derivante da un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato esistente e miglioria sismica, autorizzato con istanza depositata il 10 giugno 2017 con inizio dei lavori il 15 febbraio 2019.
L'immobile è ubicato in zona sismica 3, alla quale è stata estesa l'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 2019.
L'istante riferisce che al permesso di costruire non è stata allegata la prevista asseverazione di riduzione del rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del cd. "sisma bonus", ma la società venditrice sta provvedendo ad integrare la pratica edilizia con l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio ante e post intervento.


L'Istante chiede se ai fini della fruizione della detrazione di cui al richiamato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 abbia rilevanza la data di protocollo dell'asseverazione che è posteriore a quella di avvio del procedimento e, comunque, posteriore anche all'avvio dei lavori.
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
Il contribuente ritiene di poter usufruire delle detrazioni fiscali derivanti da sismabonus anche alla luce di un principio di equità nell'applicazione della norma, che preveda ugualmente la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per chi, rientrando nelle aree sismiche 2 e abbia avviato, successivamente al 1 gennaio 2017 e antecedentemente all'emissione della legge, un procedimento o i lavori per l'esecuzione di un progetto di demolizione e ricostruzione con miglioria sismica.
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla conformità dell'attività svolta dall'impresa costruttrice e sulla qualificazione e sulla quantificazione delle spese di ristrutturazione sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 inserito dall'articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella versione attualmente vigente prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare».
La disposizione normativa in commento, inserita nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "sismabonus" (commi da 1-bis a 1- sexies del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1- quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche - e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
La disposizione sull'acquisto di case antisismiche, pur avendo alcuni elementi di analogia con il c.d. "sismabonus", si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna delle predette unità.
Il predetto comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è stato modificato dall'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che ne ha esteso l'ambito applicativo - in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona sismica 1 - anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.
Con riferimento alla redazione e presentazione dell'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, si osserva che con tale decreto, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 1-quater del citato decreto legge n. 63 del 2013, sono state stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 58 del 2017 - come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020 n. 24 - l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto stesso) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
L'asseverazione e le attestazioni - all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo - della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.
In virtù di tale ultima disposizione, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, è stato precisato che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della predetta detrazione sul prezzo di acquisto delle unità immobiliari.
Preso atto delle modifiche normative intervenute in materia e, in particolare, dell'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l'adempimento in parola, in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle norme vigenti al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, è stato acquisito per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020.
In conformità al predetto parere, con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 è stato precisato che la detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Nel caso di specie, pertanto, l'Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, potrà fruire per l'acquisto degli immobili che intende effettuare della detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che la presentazione dell'asseverazione, sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.
Si segnala, da ultimo, che l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce, al comma 4, che per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il successivo articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Con circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni da ultimo citate e, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.