Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito istante) pone un quesito, qui di seguito sintetizzato, in merito agli effetti della mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del cd Superbonusdel 110 per cento.
In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato attualmente come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori.
Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro (c.d. Superbonus).
L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''.
Evidenzia, tuttavia, che alla «[...] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.».
Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[...] al SUE del Comune competente della documentazione sismica ...[ndr risulta]... asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori», chiede se, la citata omissione possa essere assimilata «ad una violazione meramente formale, che non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Preliminarmente l'istante richiama il comma 5bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dall'articolo 33bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77), secondo cui «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. [...] ».
Ritiene, dunque, che «Il deposito tardivo dell'Allegato B al SUE non pregiudica l'esercizio delle azioni di controllo, perché il Comune competente è a conoscenza degli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici od i prospetti, attraverso la comunicazione di inizio lavori.
Il deposito tardivo dell'Allegato B al SUE è quindi assimilabile ad una violazione meramente formale qualora l'asseverazione sia stata sottoscritta digitalmente e munita di marca temporale prima dell'avvio dei lavori, da tecnico abilitato munito di idonea polizza assicurativa, perché l'asseverazione e la presentazione al Genio Civile dei documenti informatici con firma digitale qualificata soddisfano il requisito della forma scritta, hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, e garantiscono la certezza della data di emissione, l'integrità e l'immodificabilità dei documenti».
In sintesi, stante quanto sopra indicato, e considerato che «codesta Agenzia, con la Circolare 2/E/2023, ha ribadito la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi od adempimenti, di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022», l'istante ritiene la violazione definibile ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si precisa che non è oggetto dell'interpello la natura dell'intervento eseguito e la possibilità di accedere all'agevolazione del cd Superbonusal 110 per cento. Resta dunque impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
L'obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 (concernente le «linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»).
In particolare il citato comma 3 come sostituito dall'articolo 1, del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 prevede che «[...] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.» (enfasi aggiunta).
Al riguardo, come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell'accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l'altro, l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) del 28 febbraio 2017, n. 58.
In particolare, ai sensi del comma 13, lettera b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, è necessario che l'efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell'allegato B del richiamato decreto ministeriale, «dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».
L'articolo 3, comma 3, del citato D.M. n. 58 del 2017, nella formulazione attualmente in vigore, prevede che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Come chiarito dalla prassi (cfr, da ultimo, dalla citata circolare n. 28/E del 2022), la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, dunque, essere considerata ''meramente'' formale, come ipotizzato dall'istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Quanto poi alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all'articolo 1, commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nell'ambito della cd Tregua fiscale, si ricorda che con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (conformemente a quanto già detto con riguardo alla sanatoria disposta dal decreto legge n. 119 del 2018) è stato
chiarito che, «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile». Ne deriva l'impossibilità di ricorrere alle disposizioni della cd Tregua fiscale per sanare la violazione in parole.
La prassi sopra richiamata è in linea con quanto recentemente disposto dall'articolo 2ter del decreto legge del 16 febbraio 2023 n 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, che detta ''Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese''.
Detto articolo 2ter, al comma 1, lettera c) dispone che «[...] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1quater, 1quinquies e 1septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».
L'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione «prima dell'inizio dei lavori» come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58 del 2017 potrebbe dunque sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012, «[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]» laddove:
«a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, ''la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione'' vedi supra ndr]; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista». Non essendo, tuttavia, stato specificato dall'istante in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l'asseverazione, non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto sopra richiamato. In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
Laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis, come già chiarito al paragrafo 5.4 della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, entro il 30 novembre 2023.